Si porta a conoscenza del personale, e dei genitori degli alunni che, dal 1° gennaio 2012, a seguito dell’entrata in vigore della Legge 183/2011 (Finanziaria 2012) sono stati aboliti i certificati fra amministrazioni pubbliche ed è stata modificata la normativa sul rilascio dei certificati:
“Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualita’ personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorieta’ sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.” (AUTOCERTIFICAZIONI)
Pertanto, sui certificati rilasciati da questa istituzione scolastica sarà sempre apposta la seguente dicitura: Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, comma 2 DPR 445/2000, come modificato dall’art. 15 della Legge 183/2011).
In breve questo significa che l’amministrazione pubblica adesso rilascia solo certificati in bollo da € 16,00 . Infatti, i certificati esenti dal bollo erano SOLO quelli destinati alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di pubblico servizio (Ente Poste, ENEL, Trenitalia, gestori telefonici, ecc.); dal momento che questi certificati non possono più essere emessi restano solo quelli in bollo.
Non si tratta di un nuovo costo: i certificati destinati ai privati hanno sempre pagato la marca da bollo. In effetti, con questa disposizione si rende obbligatorio ciò che finora era facoltativo, utile ma non utilizzato, cioè l’uso dell’autocertificazione per dichiarare dati alla pubblica amministrazione.
Molti ancora si recano ad un ufficio pubblico per richiedere certificazioni da presentare ad un altro ufficio pubblico, senza usare l’autocertificazione. Quindi, si è fatta la fila in due uffici, quando sarebbe bastato recarsi solo all’ufficio di cui si ha effettivamente bisogno.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ha la stessa validità dei certificati che sostituisce. Pertanto con la nuova normativa la scelta del cittadino è diventata un obbligo in quanto la pubblica amministrazione ed i gestori di servizio pubblico DEVONO accettare solo autocertificazioni e atti di notorietà.
Per presentare, invece, un atto ad un privato, come banche, notai, assicurazioni, ecc. servirà ancora la certificazione rilasciata da un ufficio pubblico e su questa DEVE essere apposta una marca da bollo da € 16,00, obbligo già esistente da tempo per tali tipi di certificati (rilasciati per i cd. “usi consentiti”).
Esenzioni
• DPR. 642/72 Tab. B art. 9 ESENTE Certificati occorrenti per la liquidazione e il pagamento di pensioni, indennità di liquidazione, assegni familiari;
> • DPR. 642/72 Tab. B art. 12 ESENTE Certificati da produrre in ambito di procedimenti giurisdizionali o amministrativi relativi a controversie: in materia di assicurazioni sociali obbligatorie; individuali di lavoro; in materia pensionistica; in materia di locazione di immobili urbani.
> • Legge 370/88 art. 1 ESENTE Certificati da produrre per la partecipazione a pubblici concorsi e graduatorie
> • DPR 601/73 art. 15 ESENTE Certificati da presentare per procedimenti inerenti finanziamenti al medio e lungo termine già concessi e la loro esecuzione, modificazione ed estinzione. Sono soggetti a bollo i certificati per la concessione del finanziamento (Ministero delle Finanze – Risoluzione 22.07.1996 n. 159)
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